Ripartizione spese condominiali (Cass. Civ. ordinanza 23.05.2022 n. 16613)

L’amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l’esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall’effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicchè è esclusa un’azione diretta nei confronti del coniuge, separato o divorziato, o del convivente mero assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto al godimento della casa familiare come diritto personale di godimento sui generis.

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