Salvo diverso accordo, non sono ripetibili le attribuzioni effettuate da un coniuge in favore dell’altro in costanza di matrimonio (Cass. civ., ordinanza n. 5385/2023)

La Suprema Corte, con ordinanza n. 5385/2023, ha escluso la ripetizione delle attribuzioni eseguite da un coniuge in favore dell’altro durante la vita matrimoniale in quanto si presumono finalizzate alla realizzazione di un progetto di vita familiare, nel rispetto, pertanto, dei doveri di collaborazione, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi di cui all’art 143 c.c..

La Corte di Cassazione ha, tuttavia, precisato che tale presunzione può essere superata laddove sia provata l’esistenza di un differente accordo, anche non scritto, dal quale risulti una diversa causa della dazione (ad esempio un prestito).

La presunzione non opera qualora le attribuzioni siano avvenute a seguito di separazione; in tal caso, vista la mancanza di un comune progetto di convivenza, le attribuzioni eseguite da un coniuge in favore dell’altro devono ritenersi ripetibili.

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